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Bistagno: acconto Imu da versare entro il 16 giugno

Bistagno. Entro martedì 16 giugno deve essere effettuato il versamento dell’acconto Imu dovuto per l’anno 2020.

Sono soggetti passivi Imu il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono, invece, esclusi dal pagamento: 1) le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 2) i terreni agricoli.

Aliquote 2020: aliquota ordinaria per gli immobili e per le ipotesi diverse da quelle in seguito elencate: 1,05%;

a, Unità immobiliare abitativa adibita ad abitazione principale (escluse categorie A/1, A/8, e A/9) e relative pertinenze: 0.65%; – Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; – Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità per ciascuna categoria, anche se iscritta in catasto unitamente all’immobile ad uso abitativo, ed a condizione che sia durevolmente ed esclusivamente asservita all’abitazione principale.

b, Fabbricati rurali ad uso strumentale ad uso strumentale (di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133): 0,1%.

c, per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili merce): 0,1%.

d, aree edificabili: 0,90%.

f, Unità immobiliari ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, con esclusione della categoria catastale D5: 1,00%.

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