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Festività e lavoro domestico

Nei giorni festivi la lavoratrice domestica non è tenuta a lavorare ma ha diritto di godere del giorno libero. Durante le festività, le spetta il completo riposo e il pagamento della normale retribuzione che è pari a 1/6 dello stipendio settimanale, se il rapporto di lavoro è a ore. Se il contratto è in regime di convivenza l’importo corrisponde a 1/26 del compenso mensile. Le festività devono essere tutte retribuite, indipendentemente dal fatto che quel giorno avrebbe lavorato o meno. Il CCNL indica quali sono i giorni considerati festivi, ovvero: 1 gennaio, 6 gennaio, Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25-26 dicembre, Santo Patrono.

Se il datore di lavoro chiede alla lavoratrice di lavorare in un giorno festivo, dovrà liquidare il servizio con la normale retribuzione e l’aggiunta di una maggiorazione pari all’60% della retribuzione. Se un giorno festivo coincide con il giorno libero, la lavoratrice ha diritto a recuperare il suo riposo, oppure dovrà esserle retribuita la festività con un importo pari a 1/26 della retribuzione mensile.

Nella nostra zona sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

  • Sede Provinciale di ALESSANDRIA, Via Faà di Bruno 79 – 15121 Alessandria, Tel. 0131/25.10.91
  • Segretariato Sociale di ACQUI TERME, Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme, Tel. 0131/251091

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